Il protocollo del maggio 2013, una svolta sospesa tra prassi (assenti) e norme (inadeguate)

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1.1. Il protocollo d’intesa del 31 maggio 21031 , d’indiscutibile importanza, s’inquadra in un periodo di transizione del diritto sindacale italiano. Più che un protocollo storico, come hanno detto soprattutto operatori e massmedia, esso sembra chiudere una fase storica, aprendo nuovi scenari, dai contenuti di certo ricchi ma, al momento, anche dai tratti non delineati. Il che – si sa – spesso accompagna il nuovo; in questo caso, però, scaturisce da sue strutturali caratteristiche.
Il protocollo – stipulato da Confindustria e Cgil, Cisl, Uil2 – di sicuro introduce alcune fondamentali novità. Per la prima volta nella nostra esperienza sindacale stabilisce precise regole per la legittimazione e la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Come noto, la strada, in passato più volte prospettata (da ultimo nel 2008), era stata concretamente aperta in seguito alla vicenda Fiat – ormai nel pieno del suo svolgimento – dall’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, a cui il protocollo, nel suo incipit, in modo invero riduttivo, dichiara di voler dare attuazione. L’accordo del 2011, stipulato anch’esso tra le grandi confederazioni suindicate, è essenzialmente dedicato alla struttura della contrattazione collettiva e ai soggetti e alle procedure del contratto collettivo aziendale. Tuttavia, oltre a indicare la soglia di rappresentatività per l’ammissione al negoziato del contratto collettivo nazionale, contiene, in premessa, una sorta di breve ma ricchissima “agenda” delle parti sociali di carattere più generale.

Riaffermando il ruolo della contrattazione collettiva, a cominciare dal contratto nazionale, e al fine, in sintesi, di rafforzare competitività del sistema produttivo e tutela del lavoro, in detta agenda si afferma (tra l’altro, ma con un rilievo di immediata evidenza) che “è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezza non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità e il rispetto delle regole stabilite”. Il protocollo del 2013, in stretta continuità con l’accordo del 2011, provvede a realizzare queste finalità per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale, segnatamente intervenendo su soggetti stipulanti, procedure per la sua conclusione e susseguenti vincoli.