L’art. 19 stat. lav.: la Corte costituzionale stravolge la volontà del popolo*

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1. Il referendum abrogativo, sopprimendo la disposizione della lett. a) dell’art. 19 stat. lav. e modificando la lett. b), ha imposto che il sostegno legale per l’attività sindacale in azienda non spetti più alle confederazioni maggiormente rappresentative in quanto tali, ma solo ai sindacati che abbiano stipulato un contratto collettivo di qualsiasi livello, anche aziendale, applicato nell’unità produttiva. Così dimostrando una rappresentatività effettiva specifica sul piano del rapporto con la controparte imprenditoriale. In tal modo le tutele del titolo III dello statuto non costituiscono più un corredo della forza sindacale a livello confederale, bensì della forza nello specifico settore o azienda cui appartiene l’unità produttiva nella quale sono destinate ad operare. Si tratta di una secca battuta d’arresto, per volontà popolare, della politica di favore verso le grandi confederazioni protagoniste della concertazione sociale, in cui, evidentemente, la maggioranza dei cittadini non si riconosce. 
2. Il modello uscito dal referendum, attaccato dai nostalgici del vecchio sistema, è stato ritenuto conforme ai principi costituzionali, in quanto il criterio selettivo della capacità di imporsi al datore di lavoro o alla sua associazione come controparte contrattuale indica una rappresentatività effettiva ed è un criterio ragionevole fondato sulla forza del sindacato. Mentre restano irrilevanti, fino ad un eventuale intervento del legislatore, che non potrebbe comunque riproporre l’abrogato privilegio per le confederazioni, altri possibili criteri, come quello elettivo o quello fondato sulla consistenza numerica del sindacato obiettivamente accertata1. Nel nuovo assetto per il sorgere del diritto alla costituzione della r.s.a. non basta l’adesione formale ad un contratto stipulato da altri, ma occorre una partecipazione attiva alla negoziazione2 , che, oltretutto, deve riguardare un vero e proprio contratto collettivo normativo contenente una disciplina organica dei rapporti di lavoro3. Non sembra grave il pericolo della frammentazione o dell’inquinamento della rappresentanza derivante dall’estensione della tutela legale anche a sindacati firmatari solo di un contratto collettivo aziendale…….