La Corte e la Carta: un’interpretazione “utile” dei diritti e dei principi fondamentali

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Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) – 15 gennaio 2014 – C-176/12 – Pres. Skouris – Est. Levits – Avv. Gen. P. Cruz Villalón – Association de médiation sociale c. Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches du Rhône, Confédération générale du travail (CGT)

Politica sociale – Direttiva 2002/14/CE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 27 – Subordinazione della creazione di organismi di rappresentanza del personale al raggiungimento di determinate soglie di lavoratori impiegati – Calcolo delle soglie – Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione – Ruolo del giudice nazionale.

L’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso – ove una norma nazionale di trasposizione di detta direttiva, come l’articolo L. 1111-3 del code du travail francese, sia incompatibile con il diritto dell’Unione – non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale

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Sommario: 1. Ripartire dalla differenza fra “principi” e “diritti”? 2. Oltre la presunzione della presenza di soli principi nel Titolo IV della Carta. 3. La questione dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione: le tre insoddisfacenti categorie di principi e diritti. 4.Al di là dei “meaningless” rights and principles? I margini d’azione dell’ordinamento europeo. 5. Segue. I margini d’azione degli ordinamenti nazionali.