Gli aiuti pubblici per calamità naturali e il ruolo del giudice nazionale: dall’(in)certa qualificazione all’esenzione (nota a Tribunale di Vercelli 9 ottobre/7 novembre 2012 n. 122) 

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Tribunale di Vercelli – 9.10 – 7.11.2012 n. 122, Giudice Aloj 
La sentenza ha ad oggetto una domanda di ripetizione dell’indebito relativa a contributi pagati da un’impresa colpita dagli eventi alluvionali del novembre 1994 fondata sul disposto dell’art. 4 comma 90 legge 350/2003. Il Tribunale ha ritenuto che la misura in esame costituisca un aiuto di Stato, e conseguentemente ha rigettato la domanda, previa disapplicazione della norma in contrasto con la disciplina comunitaria, non essendo stato l’aiuto in questione notificato alla Commissione a norma dell’art. 108TFUE e dell’art. 2 par. 1 del Regolamento n. 659 del 22 marzo 1999. Il Tribunale ha infine osservato che, ferma restando l’esclusiva competenza della Commissione a valutare la compatibilità dell’aiuto con la disciplina europea della concorrenza, la misura in questione determina una sovracompensazione del danno subito, non apparendo pertanto compatibile con le norme del Trattato anche ove si tenga conto della circostanza che essa è stata introdotta per far fronte ad una calamità naturale

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta le domande svolte dalla società ricorrente; compensa integralmente tra le parti le spese di lite; indica in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione. Così deciso in Vercelli mediante lettura del dispositivo all’udienza del
9.10.2012.

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Sommario: 1. Un breve riepilogo. 2. La qualificazione della misura nazionale. Luci ed ombre della nozione di aiuto di Stato. 3. L’altalenante collocazione degli aiuti per calamità naturali. 4. Il ruolo cooperativo del giudice nazionale. 5. Il recupero degli aiuti statali e la ripetizione dell’indebito nel contesto europeo: cenni.