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Trib. Lagonegro, sez. lav., sentenza, 2 ottobre 2013 – G.d.L. dott. Arturo Avolio – ALFA Pasquale (avv. Xxxxx Xxxxx) v. Comune di Gamma (avv. Yyyyy Yyyyy)
Giurisdizione civile – Controversie in tema di avviamento al lavoro nel pubblico impiego – Selezione in base alle graduatorie ex art. 16, l. n. 56/1987 – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza. Rapporto di lavoro subordinato – Collocamento al lavoro – Avviamento al lavoro ex art. 16, l. n. 56/1987 – Mancato avviamento –
Effetti – Risarcimento del danno – Ammissibilità – Condizioni – Limiti.
Le controversie inerenti l’avviamento mediante selezione ai sensi dell’art. 16, l. n. 56/1987, non afferendo a procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, caratterizzate dal confronto concorrenziale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro all’obbligo di assunzione
del lavoratore avviato, questi ha diritto di ottenere l’integrale risarcimento dei danni, sulla base di responsabilità contrattuale, in riferimento a tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza del datore di lavoro medesimo, da determinare sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto.
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Sommario: 1. Premessa. 2. Il quadro normativo di riferimento. 2.1. L’avviamento a selezione nella normativa statale. 2.2. L’avviamento a selezione nella normativa della regione Basilicata. 3. Le soluzioni adottate dal Tribunale di Lagonegro con la sentenza 2 ottobre 2013. 3.1. Sulla giurisdizione del Giudice del lavoro. 3.2. Sulla qualificazione della posizione giuridica del soggetto avviato a selezione. 3.3. Sulla rilevanza della sopravvenuta soppressione del posto. 3.4. Sul risarcimento del danno per mancato avviamento/assunzione.