La protezione sociale del lavoratore tra sostegni al reddito e politiche attive*

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Sommario: 1. La protezione sociale del lavoratore mediante sostegni al reddito: tendenze evolutive nella prospettiva europea. 2. L’intreccio tra politiche attive e sostegni al reddito. 3. L’Agenzia nazionale per l’occupazione: verso un nuovo assetto istituzionale ed organizzativo per il sistema italiano di servizi per l’impiego?

1. La protezione sociale del lavoratore mediante sostegni al reddito: tendenze evolutive nella prospettiva europea

Ritengo opportuno affrontare l’argomento della sessione in una prospettiva europea, assumendo a riferimento analisi di diritto comparato. È, del resto, la strada su cui si sono incamminati molti colleghi nel corso degli ultimi anni1 , aprendo interessanti prospettive al nostro diritto del lavoro. Alla luce di quanto emerge da tali studi, si può osservare che la “protezione sociale” del lavoratore in difficoltà occupazionale (difficoltà derivante dalla disoccupazione o dalla sospensione dal lavoro per ragioni economiche), sia nei Paesi che hanno all’origine sistemi c.d. di Ghent (come Svezia e Danimarca)2 , sia laddove ci si basa su classici sistemi nazionali di assicurazione obbligatoria gestiti da istituzioni pubbliche, ha al centro del proprio disegno il sostegno al reddito del lavoratore.
I tratti generali di questo intervento sono rinvenibili essenzialmente: a) nell’ambizione di assicurare coperture di tipo universalistico, tendenti cioè ad investire la (quasi) totalità della popolazione lavorativa; su questo fronte le principali novità del periodo più recente riguardano la tendenza alla “restrizione” dei benefici (dalla richiesta di requisiti più alti per l’accesso, alla riduzione della durata nel tempo o degli importi); b) nell’accompagnamento di questo tipo di intervento, specie nel corso dell’ultimo decennio, con misure di tipo assistenziale (definibile con formule diverse ma riconducibili ad un obiettivo sostanzialmente identico: reddito minimo di inserimento, reddito di cittadinanza, reddito di ultima istanza, reddito di garanzia, minimo vitale)3. In questo secondo filone rientrano gli interventi a sostegno del reddito di coloro che versano in “stato di bisogno”. Si noti che il bisogno preso in considerazione è quello del singolo o del nucleo familiare a suo carico. A fronte di accertate condizioni di evidente difficoltà economica la pubblica amministrazione eroga dei sussidi: il requisito fondamentale non è dunque il versamento di contributi per un periodo minimo ma la dimostrazione dell’esistenza e del permanere di una situazione economica di grave difficoltà (tanto è vero che l’intervento è subordinato alla c.d. “prova dei mezzi”). Ovviamente, la dimensione della platea dei beneficiari può variare moltissimo ed è conseguente al livello dei requisiti di ingresso richiesti ed al rigore con cui si verifica l’effettiva sussistenza del bisogno.