Assunzione a termine “necessariamente” causale per i soggetti disabili: un revirement della Cassazione nell’ottica di una tutela multilivello

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Cass., 9 settembre 2016, n. 17867, Sez. lav. – Pres. Nobile – Est. Bronzini – Di Nardo C. (avv. Martelli) v. Honeywell Garret S.P.A. (avv. La Morgia.)

Lavoratori disabili – Convenzione – Assunzione a tempo determinato – Indicazione delle specifiche causali – Obbligo – Sussiste.

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile, sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 11, l. n. 68/1999, è richiesta l’indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine, come previsto dal regime generale di cui al d.lgs. n. 368/2001.

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Sommario: 1. La Suprema Corte torna sulle assunzioni a termine (tramite convenzione) dei disabili. 2. Sulla “specialità” del contratto a termine all’interno del modello convenzionale: due pronunce della Cassazione a confronto. 3. La soluzione offerta dalla Cassazione alla luce delle “connessioni” col diritto sovranazionale e internazionale.