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Sommario: 1. Premessa. 2. Motivi di licenziamento tradizionali, nuovi dettagli. 3. I motivi di origine pretoria oggi codificati. 4. Il carattere “reale e non pretestuoso” del licenziamento. 5. Il controllo esterno operato dal giudice e i suoi limiti. 6.Accordi collettivi e licenziamento secondario. 7. Nuove forme di accordi “offensivi”.
1. Premessa
La disciplina del licenziamento costituisce nello stesso tempo il fondamento e la massima espressione del diritto del lavoro1 e le sue recenti evoluzioni, in Europa, sollecitano nuove riflessioni sugli orizzonti che si delineano per l’intera materia2. Una ricostruzione dell’evoluzione della disciplina del licenziamento per motivi economici in Francia, operata mediante un’analisi critica delle sue caratteristiche essenziali e dei suoi recenti sviluppi, ci permetterà dunque di delineare le grandi trasformazioni che il diritto del lavoro francese sta conoscendo negli ultimi anni. La recente riforma El Khomri3, intervenuta in Francia nell’agosto 2016, introduce delle modifiche sostanziali – più o meno esplicite – alla nozione di licenziamento per motivi economici, le quali potranno essere comprese soltanto attraverso un’analisi della struttura complessa che caratterizza questo istituto nel diritto francese: perché il licenziamento per motivi economici possa configurarsi, è indispensabile ricondurlo ad una “causa economica” (motif économique) – di carattere “reale e non pretestuoso” (cause réelle et sérieuse) tale da produrre degli effetti concreti sul rapporto di lavoro, i quali costituiranno la causa materiale (cause matérielle) del licenziamento.
Il motivo economico stricto sensu costituirà quindi la causa qualificativa del licenziamento, il comprovato carattere “reale e non pretestuoso” costituirà la sua causa giustificativa e l’evento concreto che determinerà il licenziamento sarà la sua causa materiale. È bene precisare che, in diritto francese, la causa materiale del licenziamento non è necessariamente costituita dalla soppressione o dalla radicale trasformazione del posto di lavoro ma, come vedremo, può anche conseguire al rifiuto da parte del dipendente di una modifica del suo contratto individuale determinata da ragioni economiche o gestionali. Il licenziamento sarà da considerarsi in questo caso “secondario” in quanto conseguente all’impossibilità, per il datore di lavoro, di attuare la misura da lui originariamente prevista (ovvero la modifica del contratto di lavoro) a causa del rifiuto del dipendente.
Poiché in Francia la giurisprudenza ha tradizionalmente avuto un ruolo centrale nello sviluppo della disciplina del licenziamento per motivi economici e nella definizione dei suoi limiti, l’analisi delle sue tre (con)cause sarà costantemente accompagnata da una ricostruzione del controllo esercitato dal giudice sulla loro sussistenza e rilevanza.
Questo lavoro, nel quale saranno approfonditi gli aspetti più significativi inerenti alla causa qualificativa (pp. 2 e 3), i poteri di controllo del giudice (pp. 4 e 5) e i meccanismi tipici del licenziamento secondario (pp. 6 e 7), ci permetterà di illustrare in che misura e con quali artifici, la legge El Khomri, per rendere più agevoli e sicure le operazioni di riduzione del personale, riduce considerevolmente i poteri del giudice e le tutele tradizionalmente previste in materia di licenziamento per motivi economici.