Le questioni di costituzionalità del contratto a tutele crescenti

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Trib. Roma, Sezione Lavoro, 26 luglio 2017 (ord.) – Est. Cosentino

Licenziamento del lavoratore – Giustificato motivo oggettivo – Decreto legislativo n. 23 del 2015 – Illegittimità costituzionale – Violazione degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione – Violazione degli art. 117, co. 1, e 76 della Costituzione – Non manifesta infondatezza.

La questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 7, l. n. 183/2014 e degli artt. 2, 4 e 10 D. Lgs. n. 23/2015, è rilevante in quanto l’innovazione normativa in parola priva la ricorrente lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo, delle tutele tuttora vigenti per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015. La non manifesta infondatezza della questione è incentrata sul ritenuto contrasto della suddetta normativa con: a) l’art. 3 della Costituzione, in quanto l’importo dell’indennità risarcitoria disegnata dalle norme del c.d. Jobs Act non riveste carattere compensativo né dissuasivo ed ha conseguenze discriminatorie, ed inoltre in quanto l’eliminazione totale della discrezionalità valutativa del giudice finisce per disciplinare in modo uniforme casi molto dissimili fra loro; b) l’art. 4 e l’art. 35 della Costituzione, in quanto al diritto al lavoro, valore fondante della Carta, viene attribuito un controvalore monetario irrisorio e fisso; c) l’art. 117 e l’art. 76 della Costituzione, in quanto la sanzione per il licenziamento illegittimo appare inadeguata rispetto a quanto stabilito da fonti sovranazionali come la Carta di Nizza e la Carta Sociale Europea, mentre il rispetto della regolamentazione comunitaria e delle convenzioni internazionali costituiva un preciso criterio di delega, che è stato pertanto violato.

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Sommario: 1. Le questioni poste dal Giudice romano alla Corte costituzionale. 2. Discrezionalità certamente sì, ma ragionevole. 3. Le differenze di trattamento nella giurisprudenza della Corte costituzionale. 4. La Carta Sociale Europea, fonte interposta. 5. Conclusioni.