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Corte costituzionale 1 dicembre 2017, n. 250 – Pres. Grossi, Rel. Sciarra
Perequazione – Pensioni – Sostenibilità del sistema di sicurezza sociale – Equilibrio di bilancio – Uguaglianza intergenerazionale.
Il binomio tra art. 36 e art. 38 Cost. ha un campo di applicazione delimitato, nel senso che i diritti previdenziali-pensionistici sottostanno alle procedure e agli effetti di cui all’art. 81 Cost. La costituzionalizzazione del principio di equilibrio di bilancio significa, anche per i diritti ex art. 38 Cost., tradurre in procedimenti di controllo ex ante e in fieri, oltre che ex post, il costo dei diritti in osservanza della promessa di solidarietà intergenerazionale di cui all’art. 81 Cost., la quale sarebbe altrimenti frustrata e intaccata dal debito pubblico (nel caso, il debito pensionistico per le successive generazioni).
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Sommario: 1. I giudici rimettenti fraintendono il giudice costituzionale: il binomio artt. 36 e 38 Cost. 2. Le puntualizzazioni della Corte. 3. L’art. 81 Cost., nella prospettiva di uguaglianza intergenerazionale, ha una funzione previdenziale.