Tardività della contestazione: la “via mediana” del 5° comma dell’art. 18 St. lav.

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Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 27 dicembre 2017 n. 30985 – Pres. Di Canzio, Rel. Berrino – B.M.D.P.D.S. s.p.a. (avv.ti C. e R. Scognamiglio) v. C.B. (avv.ti Casini e Pluderi)

Licenziamento disciplinare soggetto alla tutela ex art. 18 l. 300/1970 – Tardività della contestazione di addebito – Natura sostanziale del vizio – Valenza di carattere generale della tutela indennitaria forte ex art. 18, co. 5, l. 300/1970 – Applicabilità.

La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente “ratione temporis” nella disciplina della l. n. 300 del 1970, art. 18 così come modificato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42 comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dalla l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5.

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Sommario: 1. Premessa. 2. L’iter argomentativo e la soluzione adottata. 3. Osservazioni critiche. 4. L’“appiglio” della mancata previsione espressa dell’obbligo di tempestività della contestazione tra proceduralità della norma e sostanzialità del vizio. 5. (Segue) Ricadute pratico-applicative. 6. La tardività della contestazione nella disciplina sanzionatoria: generalità del comma 5 vs cedevolezza del comma 6. 7. L’intrinseca disomogeneità dei vizi accomunati sotto l’ombrello della tutela indennitaria attenuata.