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1. L’art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, continua ad applicarsi al dipendente pubblico contrattualizzato in caso di licenziamento illegittimo: è questa la conclusione alla quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza 9 giugno 2016, n. 11868 disattendendo il precedente orientamento espresso, dalla stessa Cassazione, nella sentenza 25 novembre 2015, n. 24157 e il prevalente orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito1. Prima di confrontarsi con le ampie ed articolate argomentazioni poste a base della decisione è utile ripercorrere brevemente i termini della questione riassumendo anche il dato giurisprudenziale, di diverso avviso, nel frattempo venutosi a formare in materia. La l. n. 92/2012 ha avviato una significativa riforma del mercato del lavoro che ha investito anche la l. n. 300/1970 con la riscrittura della norma che, nel tempo, si è rivelata la più significativa e qualificante: l’art. 18
In seguito a tale modifica è profondamente cambiato il modello sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo con un sensibile ridimensionamento della tutela reintegratoria ed una contestuale estensione di quella indennitaria. In questo contesto, sempre il legislatore, non consente l’automatica estensione al lavoro pubblico contrattualizzato della l. n. 92/2012 la quale, in mancanza di una previsione in tal senso, avrebbe interessato anche tale tipologia di rapporto di lavoro in presenza della regola di carattere generale, fissata dall’art. 2, co. 2 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che estende al settore pubblico l’intera legislazione sul rapporto di lavoro subordinato applicata all’impresa privata.
Tuttavia, per conservare una certa coerenza di sistema, caratterizzata dalla tendenziale uniformità tra la disciplina del lavoro privato e quella del lavoro pubblico contrattualizzato, il legislatore non ha fissato la regola (certa e chiara) per la quale le nuove norme non trovano applicazione al lavoro pubblico, ma è ricorso ad una formula decisamente ambigua: le disposizioni della l. n. 92/2012, da una parte, costituiscono principi e criteri anche per la regolazione del rapporto di lavoro pubblico, dall’altra, per trovare applicazione necessitano di un successivo intervento normativo di armonizzazione che, cioè, verifichi se le singole norme possano essere direttamente applicate oppure abbiano bisogno di correttivi che le adattino alle specificità proprie del settore pubblico. Il modello di graduale e ponderato travaso della nuova disciplina nel settore pubblico, così congegnato, avrebbe potuto funzionare senza sbavature se non fossero state modificate norme, facenti parte di leggi deputate a regolare il rapporto di lavoro privato, che trovano generalizzata applicazione nel lavoro pubblico contrattualizzato in forza di specifiche disposizioni di rinvio. […]