Sommario: 1. Il licenziamento tra sistema e problema. 2. Osservazioni sul digitale e sulle transizioni occupazionali. 3. Quale prospettiva di riforma.
1. Il licenziamento tra sistema e problema
Le riforme sul licenziamento si sono rivolte nei decenni alle conseguenze delle violazioni sostanziali, procedurali e formali, alla definizione delle procedure, alla configurazione del rito, alla introduzione del potere di revoca del licenziamento e di diverse forme e luoghi di conciliazione, ma non hanno mai interessato il presupposto sostanziale dell’atto, quel giustificato motivo di cui all’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. In un certo senso si può ritenere che il sistema normativo, con la saldezza dell’impianto sostanziale, abbia convissuto con riforme impegnate a far fronte alle conseguenze del mancato rispetto dei limiti al potere datoriale, dando vita ad una evoluzione normativa orientata a rivedere costantemente l’impianto sanzionatorio per un effetto di impatto che assicurasse garanzia dei diritti e ristoro delle ingiustizie. La casistica è innumerevole e la giurisprudenza ha avuto anche un effetto di orientamento delle prassi. L’analisi di impatto delle diverse discipline che si sono succedute sarebbe il piano ordinato dove verificare l’efficacia dell’impostazione complessiva, con una ordinata sui limiti che è un punto fermo e una ascissa delle sanzioni in movimento. L’interesse degli interpreti si è giustamente indirizzato in primo luogo alla interpretazione delle nozioni di giustificato motivo soggettivo e oggettivo, mentre la giurisprudenza faceva il suo corso su molti aspetti di sostanza che corroborano il nucleo di queste nozioni.