I contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche: dall’illegittimità al regime sanzionatorio(Commento a Corte di Cassazione, Sezione Unite, 22 febbraio 2023 n. 5542)

Corte di Cassazione, S.U., sentenza 22 febbraio 2023, n. 5542 – Pres. Spirito – Manna, Rel. Di Paolantonio, C.D. (avv.to Gentili) v. Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (avv.ti Marazza e De Feo)
Corte di Cassazione, S.U., sentenza 22 febbraio 2023, n. 5556 – Pres. Spirito – Manna, Rel. Di Paolantonio, B.L. (avv.ti Faranda e Crupi) v. Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (avv.ti Marazza e De Feo)

Contratto a tempo determinato – fondazioni lirico-sinfoniche – privatizzazione – limiti – nullità – sanzioni – risarcimento.

È affetto da nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dalla fondazione lirico sinfonica in violazione dei divieti di assunzione imposti dalla normativa vigente ratione temporis o in assenza delle prescritte procedure selettive pubbliche richieste per la scelta del contraente. Dalla nullità della clausola di durata apposta al contratto di lavoro a tempo determinato non scaturisce la conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui norme imperative settoriali, applicabili ratione temporis, sanciscano il divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinino l’assunzione a specifiche condizioni oggettive e soggettive, come il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.

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Sommario: 1. La Cassazione colloca l’ultimo tassello nel puzzle dei contratti a termine nelle
fondazioni lirico sinfoniche. 2. Il tormentato percorso normativo. Dal pubblico al privato e
(parziale) ritorno. 3. L’evoluzione del diritto vivente sui limiti causali e la conferma delle sezioni
unite. 4. Il nodo gordiano. Nullità del termine e conversione del contratto. 5. Un approdo
solo temporaneo? L’incerto futuro del rimedio risarcitorio.