Del contenuto essenziale dei diritti dei lavoratori:
spunti per una ricerca*

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Sommario: 1. La ragione della ricerca. 2. Il problema e il suo impianto teorico. 3. Libertà e diritti, principi e limiti. 4. Il limite dei limiti: il contenuto essenziale del diritto. 5. I criteri complementari. 6. I diritti collettivi e il loro contenuto essenziale. 7. Le Alte Corti e il contenuto essenziale. 8. Lo spirito di Filadelfia.

1. La ragione della ricerca

I giuristi del lavoro ormai si sono rassegnati a rincorrere la storia del proprio paese. La verità è che sino alla metà degli anni settanta il diritto del lavoro dei paesi europei e della Comunità aveva espresso i prodotti più incisivi e interessanti del consolidamento del sistema cresciuto all’ombra delle costituzioni democratiche del dopoguerra e nella convinzione che anche l’ordinamento giuridico europeo dovesse potenziare la dimensione sociale del mercato unico. Le accessioni della Spagna, della Grecia e del Portogallo avevano consolidato il trend della democratizzazione della societas europea in cui il diritto del lavoro contribuiva a rappresentare la linfa democratica che scorreva nelle giovani democrazie. I suoi paradigmi giuridici erano l’espressione del “patto” tipico delle socialdemocrazie del dopoguerra: un solido stato del Welfare; protagonisti delle relazioni politiche e sociali forti; dinamiche contrattuali e conflittuali gestite da attori consapevoli; diritti sociali fondamentali radicati con convinzione nelle strutture pubbliche e nei rapporti privati.

Ma è in quel torno di tempo che si sviluppano tutte le cause che iniziano a erodere il patto: la crisi delle materie prime; gli shocks petroliferi del 73-77 e la conseguente inflazione a due cifre; la rivoluzione tecnologica che si sviluppa negli anni 80; la disoccupazione degli anni novanta e le modifiche strutturali degli apparati produttivi. Il lessico del legislatore si arricchisce di formule esoteriche e di “formule magiche del diritto”: deregolazione; flessibilità o meglio flexicurity; atipicità dei rapporti di lavoro; lavoro substandard; derogabilità; soft law; norme semi-imperative; sanzioni promozionali. Passano nello sfondo i protagonisti che avevano affollato la scena negli anni “creativi”, quelli dello sviluppo culturale: legislazione promozionale dell’autonomia collettiva, libera e volontaria; inderogabilità delle norme di legge; rapporto coordinato tra livelli contrattuali all’insegna della derogabilità in melius; stabilità del rapporto di lavoro; primazia del contratto a tempo indeterminato retto dalle regole aristoteliche dell’unità di tempo, di luogo e di azione; governo autoregolato del conflitto collettivo; coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa. Erano le tessere di un mosaico costitutivo della “tradizione costituzionale degli stati membri”, cui si sarebbe ispirata l’azione di una Comunità Europea diventata maggiorenne.