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Sommario: 1. Premessa. 2. Diritti dei lavoratori. 3. Segue. Il diritto del lavoratore alla protezione contro la sospensione ed il licenziamento. 4. Segue. Il diritto dei lavoratori alla vita privata e familiare. 5. Segue. La libertà religiosa dei lavoratori. 6. Segue. La libertà di espressione dei lavoratori. 7. I diritti dei lavoratori migranti. 8. I diritti di associazione sindacale. 9. Misure di austerity e diritti dei lavoratori. 10. Conclusione: orientamenti restrittivi nella giurisprudenza della Corte e possibile soluzione.
1. Premessa
I diritti sociali, e segnatamente i diritti che afferiscono alla sfera lavorativa, hanno tratto beneficio dalla loro ricomprensione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ne ha chiarito i limiti ed ha circoscritto l’incondizionata discrezionalità degli Stati nella relativa regolamentazione. Ad ogni modo, è evidente una tendenza: mentre all’inizio la tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori ha subito un’impennata, come corroborato da certe decisioni storiche della Corte, attualmente è percepibile
un andamento regressivo, che timidamente ha ad oggetto le leggi sul lavoro, dilata il margine di discrezionalità dei Governi e limita in concreto l’effettività delle valutazioni della Corte in materia. Questa tendenza regressiva non dev’essere vista come irreversibile: io sottolineerò come l’effettiva considerazione dei principi di soft law consenta alla Corte di assumere una posizione progressista e rispettosa dei diritti del lavoro e possa continuare ad aiutarla a salvaguardare i diritti dei lavoratori.
2. Diritti dei lavoratori
Al centro dell’integrazione dei diritti dei lavoratori nella sfera della Convenzione vi è il principio d’indivisibilità dei diritti umani, come ribadito dalla Dichiarazione di Vienna del 19931. L’indivisibilità richiede un “metodo ermeneutico integrato”2, allo scopo di “incorporare specifici diritti socioeconomici in documenti relativi ai diritti civili e politici”3. La lettura della Convenzione – che pone l’accento sui diritti civili e politici – come strumento estendibile ai diritti sociali si basa sul carattere dinamico della Convenzione stessa, la quale funge da “strumento vivente”4 e garantisce “diritti concreti ed effettivi”, anziché meramente “astratti ed illusori”5.