Fonti negoziali e relazioni sindacali nel lavoro pubblico dopo la legge-delega 7 agosto 2015 n. 124 sulle semplificazioni amministrative e normative

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Sommario: 1. Premessa. 2. La struttura contrattuale. 3. I rapporti tra i diversi livelli contrattuali: il principio del “coordinamento negoziale”. 4. L’ambito oggettivo e l’“adeguamento” della contrattazione collettiva integrativa. 5. Le relazioni sindacali nel lavoro pubblico: il quadro normativo posto dalla riforma operata con il d.lgs. 150/2009.

1. Premessa
Le fasi nelle quali il Governo si accinge ad esercitare una delega legislativa rappresentano un momento propizio per una riflessione complessiva sullo stato dell’arte della materia oggetto di riforma al fine di evidenziare le aree critiche determinate dall’assetto vigente ed individuare le migliori soluzioni tra quelle possibili in base alla delega conferita dal Parlamento. In questa prospettiva, questo elaborato ripercorre le principali linee guida delle riforme operate in materia di lavoro pubblico nelle tre stagioni della privatizzazione e contrattualizzazione della relativa disciplina, con particolare riferimento al ruolo della fonte negoziale e delle relazioni sindacali nella regolazione del rapporto di lavoro. Per determinare l’ambito oggettivo ed il ruolo della contrattazione collettiva nella regolazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche occorre preliminarmente soffermarsi sulla individuazione del limen tra legge e contratto collettivo quali fonti regolative del rapporto stesso. Secondo il consolidato insegnamento della Corte Costituzionale l’Amministrazione pubblica, anche in presenza di un rapporto di lavoro privatizzato, conserva una sua peculiare connotazione (cfr. sentt. n. 275/2001 e n. 82/2003) ed in tale ambito, stante la funzionalizzazione della contrattazione collettiva alla tutela, ancorché indiretta, di interessi pubblici, il lavoro alle sue dipendenze può costituire oggetto di una disciplina speciale, diversa da quella propria del lavoro privato (cfr. sentt. n. 199/2003 e n. 146/ 2008).
La Corte ha infatti avuto modo di precisare che l’“equilibrato dosaggio” tra fonti di diritto pubblico e di diritto privato nella regolamentazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche costituisce una valutazione discrezionale del legislatore, valutazione che deve essere comunque effettuata in relazione all’interesse pubblico di cui è portatrice l’Amministrazione e la cui tutela passa anche per la funzionalizzazione del rapporto di lavoro alle finalità istituzionali della stessa (cfr. sentt. n. 313/1996 e n. 390/1997).[…]