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Abstract
Il saggio affronta un aspetto specifico della tematica della sicurezza sul lavoro, cioè quello delle garanzie per rendere effettiva e non meramente cartacea l’adozione da parte dell’impresa di un “modello organizzativo esimente” che, a norma dell’art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in seguito anche t.u.) e del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (in materia di responsabilità amministrativa/penale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni secondo), possa valere ad escludere, o circoscrivere, la responsabilità del datore di lavoro per eventuali lesioni all’integrità psico-fisica dei lavoratori. Il problema di fondo che si affronta è se il modello organizzativo/esimente deve o no contenere una “dimensione collettiva” tipizzata dal legislatore. L’A. argomenta una risposta ampiamente positiva, rilevando però come la dimensione collettiva non possa esaurirsi nella consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e debba piuttosto caratterizzare anche le funzioni di controllo da predisporre in base al d.lgs. 231/01, in particolare con riguardo all’organismo di vigilanza. Inoltre si analizza criticamente la recente riforma realizzata con la l. 92/2012, che, pur affrontando la tematica della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda con riferimento alla sicurezza sul lavoro, non interviene esplicitamente sul problema affrontato.
The collective control on the effective implementation of the organizational model aims to ensure safety in the workplace
The purpose of this contribution is to analyse a specific profile of the wide issue of health and safety at work: the effectiveness of the ‘exempting organization model’ that limits or exempts the criminal liability of the employer (see d.lgs. 81/08 e 231/01). The focus is on the collective dimension of that model provided for by the law. The A. believes that the collective dimension is necessary, even if the provision of the consultation of the ‘Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza’ is insufficient. Moreover, the collective dimension should become part of the control system by means of the ‘Organismo di Vigilanza’, a specific body regulated by d.lgs. 231/01. Finally, the A. criticises the recent labour market reform (l. 92/12), since it deals with health and safety at work within a participation framework, without intervening on the collective dimension of the ‘exempting organization model’.