Il potenziale impatto della Brexit
sul Diritto del lavoro europeo e britannico

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1. Seguendo il risultato shock del referendum dell’anno scorso, il Regno Unito ha dato il via a due anni di procedura di recesso dall’Unione europea notificando tale intenzione al Consiglio europeo, così come previsto dall’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea. Il Regno Unito e l’Unione Europea stanno entrando in un territorio inesplorato. L’art. 50 non è mai stato applicato prima. È assolutamente possibile che il Regno Unito esca dall’Unione europea alla fine del marzo 2019 senza un accordo di recesso. Cambia tutto.  In questo contesto, è molto discusso il potenziale impatto di Brexit sul Regno Unito e, in particolar modo, quanto il diritto del lavoro europeo sarà preservato dopo Brexit, ma è importante abbandonare questa prospettiva interna per valutare anche come Brexit possa influenzare il diritto del lavoro europeo. Entrambe le dimensioni sono importanti per il futuro del diritto del lavoro in Europa.

2. Partendo dal potenziale impatto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, si può osservare come il diritto del lavoro europeo, senza l’ostruzionismo inglese, possa prosperare. La Gran Bretagna si è guadagnata la meritata reputazione di “partner scomodo”, dissociandosi dall’Euro e dagli accordi di Schengen e beneficiando di un eccezionale sconto sul bilancio. Guardando al diritto del lavoro, ancor di più, l’euroscetticismo inglese è stato evidente come in nessun’altra area dell’integrazione europea. Il Regno Unito è stato decisamente ostruzionista: dall’opposizione alla Carta sociale di Maastricht alla resistenza alla Direttiva sull’orario di lavoro degli anni Novanta alla richiesta, insieme alla Polonia, di un Protocollo speciale nel Trattato che potesse contenere la giustiziabilità nel suo territorio dei diritti sociali nella Carta dei diritti fondamentali. Più recentemente, il Regno Unito è stato in prima linea nella spinta della Commissione europea verso diritti del lavoro più flessibili e verso la deregulation. Questi dati inducono a chiedersi come l’Unione europea a 27 Stati membri possa sviluppare il diritto del lavoro senza la partecipazione del Regno Unito. È possibile utilizzare i poteri derivanti dai Trattati per rafforzare il diritto del lavoro sovranazionale e, in caso di risposta affermativa, tali poteri potrebbero essere esercitati più liberamente o, di converso, si seguirà una linea di eccessiva prudenza per evitare una divergenza di regolazione dal Regno Unito? In ultimo, l’assenza britannica produrrà più coerenza o farà emergere le divisioni tra gli Stati membri finora nascoste?