Il recente dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui licenziamenti nel diritto tedesco*

Scarica il PDF


Sommario: PARTE I: 1. Il sistema tedesco nel quadro comparato. 1.2. Principi costituzionali in tema di licenziamento. 2. L’ambito di applicazione del KSchG e le causali del licenziamento:  cenni. 3. Il licenziamento per motivi legati alla persona (personenbedingte Kündigung): cenni. 4. Il licenziamento per ragioni economiche o aziendali. 5. Licenziamenti per motivi oggettivi e obbligo di reimpiego. PARTE II: 6. La scelta sociale (Sozialauswahl). 7. Il licenziamento per ragioni legate al comportamento inadempiente del lavoratore (verhaltensbedingte Kündigung). 8. Il recesso straordinario. 9. Il sistema sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo. 10. L’indennità risarcitoria e la transazione giudiziale. 11. Il sistema di tutela collettiva (cenni). La reintegrazione nelle more del giudizio. 12. Il dibattito più recente.

6. La scelta sociale (Sozialauswahl)

In Germania, come in molti altri paesi europei, esiste una disciplina specifica che si occupa di una questione cruciale legata al licenziamento per motivi economici e, in particolare, ai licenziamenti plurimi o collettivi, vale a dire la selezione dei lavoratori da licenziare. Il licenziamento, nonostante la sussistenza di ragioni oggettive, è socialmente ingiustificato, e dunque inefficace (unwirksam), qualora il datore di lavoro, nella scelta delle persone da licenziare, abbia ignorato, o non abbia tenuto nel dovuto conto, i criteri di rilevanza sociale. L’intento perseguito dal legislatore è di far ricadere la scelta sul lavoratore che meno ha l’esigenza, secondo i criteri di rilevanza sociale previsti dalla legge, di conservare il posto di lavoro. Un passaggio preliminare alla selezione sociale consiste nella delimitazione sia dell’ambito entro il quale debbono essere applicati i criteri previsti dalla legge sia della cerchia dei lavoratori comparabili. Sotto il primo profilo, la giurisprudenza tedesca, diversamente da quella italiana, ha sviluppato un orientamento secondo cui il datore di lavoro è obbligato ad utilizzare come ambito di riferimento della sua scelta l’intera azienda1 , senza dunque consentirgli di rapportare la sua soziale Auswahl soltanto a quelle parti di azienda interessate dal progetto di chiusura o di ristrutturazione. Per quanto riguarda, invece, la delimitazione della cerchia dei lavoratori comparabili, i giudici ritengono possibile includere, ai fini della selezione sociale, tutti i lavoratori che svolgono mansioni tra loro fungibili2 , ritenendo che la fungibilità sussista anche se la sostituzione richiede un breve periodo di addestramento per impratichirsi.