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Sommario: 1. Politiche del lavoro e politiche industriali alla prova della sussidiarietà orizzontale. 2. Il modello assicurativo e la tecnica della contribuzione. 3. Sostegno al reddito e politiche formative in costanza di rapporto: la “CIG a zero ore” come opportunità. 4. L’integrazione salariale come extrema ratio, tra settori inclusi e settori affidati ai fondi privati bilaterali. 5. Le ragioni dell’integrazione: causali vs. cessazione dell’attività produttiva. 6. Il ruolo delle parti sociali: dalle procedure CIG alla bilateralità. 7. Quali fondi bilaterali di solidarietà: risorse e interventi.
Abstract
Un elemento centrale nella riforma del Jobs Act è rappresentato dalla nuova disciplina di tutela del reddito dei lavoratori in costanza di rapporto, contenuta nel d.lgs. n. 148/2015. In essa vengono riviste le regole di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni, secondo indicazioni di razionalizzazione. Ve ne è traccia nell’allargamento della platea dei destinatari (inclusi gli apprendisti), nell’accentuazione del vincolo al rispetto delle indicazioni di politica attiva (secondo il principio di condizionalità), e nella valorizzazione del criterio di premialità per le imprese virtuose tramite l’elevazione del quantum di contributo addizionale, riservato ai casi di ricorso effettivo alla Cassa. Altri aspetti significativi si legano alla trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in una causale di ricorso alla Cassa, al divieto di concessione dell’intervento in caso di cessazione dell’attività di impresa, alla trasformazione dei contratti di solidarietà difensiva in espansiva, ipotizzata dal decreto correttivo del 2016 (d.lgs. n. 185/2016). D’altro lato il disegno prevede una integrazione tra la copertura assicurata dalla Cassa e, per i settori esclusi e/o le imprese di minori dimensioni, la copertura parallela affidata ai fondi bilaterali di solidarietà, anche come eredi dei fondi interprofessionali di politica attiva per la formazione professionale. In essi le parti sociali esprimono un ruolo più significativo rispetto alla mera partecipazione alle procedure di informazione e consultazione e alla conclusione dei contratti di solidarietà. Il disegno mantiene i contorni assicurativi legati alla coerenza tra contributi e prestazioni, ma acquista nell’insieme una linea più aderente al principio di solidarietà, che informa tutta la Costituzione e che resta alla base dell’art. 38, in un modello costituzionalmente garantito dove il fattore di rischio da perdita della retribuzione in costanza di rapporto, benché non menzionato espressamente, rientra a pieno titolo. After the Jobs Act a new regulation has been adopted to guarantee wages for workers, both thanks to the old State insurance, so called “Cassa Integrazione Guadagni”, and the private one, covered by the new “funds” founded by social partners to benefit economic sectors and little firms excluded from public protection.
In the new regulation a key point refers to the idea of implementing a better integration between active policies and passive ones in order to effectively protect workers’ wages during critical situations for companies, before unemployment.This model aims at allowing workers to maintain both job opportunities and wage levels during the employment relationship, while waiting for a return to normal situations. Social partners are on charge of a specific responsibility, where they play a central role not only in the State insurance system (where they are able to conclude the so called “Contratti di Solidarietà”, in order to benefit workers with public pay integration), but also in a new private insurance system, namely through the institution of bilateral collective funds (“Solidarity Funds”). Both public and private channels are regulated in accordance with the constitutional principle of solidarity, to prevent the risk of wages’ loss before dismissal, which is included in the Italian constitutional protective model, though unmentioned in Art. 38 of the Italian Constitution.[…]