Sommario: 1. Le questioni decise. 2. Il quadro normativo ed i precedenti arresti della giurisprudenza. 3. Rilievi conclusivi.
1. Le questioni decise
Approda al sindacato della Cassazione la vicenda processuale che vede coinvolta una società in nome collettivo operante nel settore dell’edilizia ritenuta responsabile, all’esito del giudizio di appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231. In particolare il socio amministratore della compagine (titolare di incarico ad hoc per la sicurezza) era stato condannato per il delitto di cui all’art. 590 co. 2 e 3 cod. pen. a seguito di un infortunio sul lavoro occorso nella sede sociale ed in particolare all’interno del piazzale nel quale aveva luogo la movimentazione delle merci mediante mezzi meccanici; parallelamente il processo di merito a carico dell’ente, con “doppia conforme”, aveva affermato la responsabilità di quest’ultimo per il reato commesso dall’amministratore nell’esclusivo interesse della società, difettando procedure amministrative ad hoc volte a controllarne l’operato1.
Nel novembre del 2013 un dipendente della società era investito da un muletto guidato da altro lavoratore in fase di retromarcia riportando uno schiacciamento al piede sinistro con conseguente malattia della durata di superiore a quaranta giorni; i giudici territoriali individuavano la responsabilità dell’imputato per la mancata adozione delle doverose misure atte a prevenire gli infortuni di cui agli artt. 163 co. 1, 71, co. 4, lett. a) e 15 d.lgs. 9 aprile 2008 n. n. 81, difettando la segnaletica raffigurante le vie di circolazione dei mezzi a motore all’interno del piazzale e, soprattutto, a cagione del difetto di manutenzione/dotazione del muletto, il quale presentava il cicalino di retromarcia non funzionante e non era munito di specchio retrovisore.