La legittimazione del datore di lavoro nel nuovo rito per la impugnativa dei licenziamenti (commento a Trib. Genova 9 gennaio 2013, ord.) 

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Tribunale di Genova – Sezione Lavoro – ordinanza 9 gennaio 2013 – Giud. E. Ravera

Lavoro subordinato – Licenziamento – Ricorso ex art. 47 l. n. 92/2012 – Vizio della citazione – Omessa indicazione del codice fiscale – Erronea indicazione numero civico della sede della Società attrice Sanatoria ex art. 164 c.p.c. Sussistenza – Difetto di rappresentanza – Omessa allegazione della procura generale Applicabilità art. 182 c.p.c. – Sussistenza – Legittimazione ed interesse ad agire del datore di lavoro – Sussistenza – Competenza territoriale Domanda riconvenzionale del lavoratore.

Secondo un’indicazione che sia coerente con il sistema ed impedisca il rilievo di mere nullità formali non giustificate dalla violazione del diritto di difesa altrui, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per l’omissione o l’erronea indicazione del requisito del codice fiscale o della partita iva richiesto dall’art. 163 comma 3, n. 2 cod. proc. civ., applicabile alla materia de qua in forza della previsione dell’art. 125 cod. proc. civ. che fa salve espresse e diverse previsioni di legge, può essere pronunciata soltanto se e quando determini un’incertezza assoluta in ordine alla individuazione della parte, costituendo, nel caso contrario, una violazione meramente formale che si traduce in una irregolarità non invalidante l’atto giudiziale. 

Al ricorso introdotto secondo le previsioni del c.d. rito Fornero (l. 92/2012) trova applicazione l’art. 182 cod. proc. civ. che obbliga il giudice, in presenza della rilevazione di un vizio della procura, a provvedere in ordine alla sanatoria dello stesso. Sussiste l’interesse ad agire del datore di lavoro con l’azione di mero accertamento della legittimità del licenziamento prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 come modificata dalla legge n. 92 del 2012 atteso che il rito in parola non è finalizzato alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o ad evitare risarcimenti lievitanti nel tempo, ma a dare pronta certezza ai rapporti di lavoro mediante l’accelerazione delle relative controversie nell’interesse di entrambe le parti del giudizio.

Va accantonata, perché non compiutamente discussa dai difensori, l’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito dall’attore in base all’art. 603 cod. navigazione in favore del Tribunale del luogo di residenza del lavoratore in cui lo stesso ha ricevuto la comunicazione del recesso datoriale. Nella fase sommaria del procedimento di impugnativa del licenziamento disciplinato dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 come modificata dalla legge n. 92 del 2012 è ammissibile la domanda riconvenzionale del lavoratore fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale e che si differenzi da quest’ultima soltanto per quanto riguarda le conseguenze. Nel silenzio della legge, il tal caso il termine necessario a garantire il diritto di difesa dell’attore non può essere quello di venticinque giorni previsto dall’art. 418 cod. proc. civ. ma attesa la sommarietà del rito e l’assenza nella fase sommaria di preclusioni e decadenze, può essere contenuto in dieci giorni dalla lettura dell’ordinanza che ammette la riconvenzionale proposta………

Sommario: 1. Le questioni decise dal Tribunale di Genova. 2. Le caratteristiche del procedimento speciale per l’impugnativa del licenziamento individuale in regime di tutela reale e l’integrazione della disciplina speciale con le norme dettate per i procedimenti di cognizione ordinaria e del lavoro: la disciplina applicabile alla nullità dell’atto introduttivo e al difetto di rappresentanza. 3. Legittimazione e interesse ad agire del datore di lavoro: l’esclusività del rito e l’ammissibilità dell’azione di accertamento della legittimità del licenziamento. 4. Corollari: L’ammissibilità di domande riconvenzionali nella fase sommaria. 5. La struttura della fase sommaria: la frammentazione dell’iter decisorio.