La negoziazione assistita e le controversie di lavoro: verso il tramonto della norma inderogabile?

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Sommario: 1. Premessa. La l. 26 novembre 2021, n. 206 e l’estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro. 2. La negoziazione assistita, la sua modesta efficacia deflattiva e le novità previste dalla l. 206/21. 3. La negoziazione assistita e la disciplina delle rinunce e transazioni del lavoratore (art. 2113 c.c.): verso la fine di un’epoca? 4. Impugnazione ed esecutività dell’accordo di composizione della controversia.

1. Premessa. La l. 26 novembre 2021, n. 206 e l’estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro

Tra gli interventi previsti dalla legge-delega 26 novembre 2021, n. 206 per la revisione e il potenziamento dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie (considerati come uno degli strumenti per realizzare l’obiettivo primario dell’efficienza del processo e della riduzione dei tempi della giustizia), spicca la disposizione (art. 1, comma 4, lett. q) che estende alle controversie di lavoro la possibilità di ricorrere (in via meramente facoltativa e dunque “senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione”) alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna delle parti sia assistita dal proprio difensore (nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro), e con applicazione all’accordo transattivo eventualmente raggiunto del “regime di stabilità protetta di cui all’art. 2113, quarto comma, del codice civile”. La previsione costituisce il punto di arrivo di un tormentato iter legislativo, che testimonia i dubbi e le resistenze che hanno accompagnato l’innesto di un istituto, quale la negoziazione assistita, incentrato sulla libera e paritaria cooperazione delle parti alla risoluzione stragiudiziale della controversia, in un ambiente, quale quello delle controversie di lavoro, caratterizzato, per un verso, dalla particolare rilevanza (anche costituzionale) delle situazioni soggettive coinvolte (cui fa riscontro l’inderogabilità della relativa disciplina); per altro verso, dall’istituzionale squilibrio tra le posizioni sostanziali delle parti, che impone di circondare la soluzione negoziale della controversia di opportune cautele, atte a garantire una libera e consapevole partecipazione del lavoratore alla formazione dell’accordo conciliativo.