La pensione di reversibilità per le coppie omossessuali. Par cette voie s’il vous plait, caro Trabucchi!*

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Corte D’appello Milano, 26 luglio 2018, n. 1005 – Pres. Bianchini, Est. Bianchini – E. Z. (avv.ti Ganzarolli, Sangalli, Caput) c. INARCASSA (avv. Pandolfo)

Pensione superstiti – Previdenza per gli ingegneri e architetti – Coppia omosessuale stabilmente convivente – Diritto alla pensione di reversibilità prima della l. 76/2016 – Sussiste – Applicazione dell’art. 2 Cost. da parte del giudice comune – Ammessa.

Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito e rientrante fra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia in cui rientra anche quella omosessuale stabile, va riconosciuto al partner superstite di una coppia omosessuale cui non sia stato consentito di istituzionalizzare la propria relazione, attraverso l’applicazione diretta dell’art. 2 Cost. anche da parte del giudice comune e senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale.

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Sommario: 1. I fatti oggetto del giudizio e la decisione della Corte d’Appello. 2. La qualificazione della pensione di reversibilità Inarcassa come retribuzione. 3. Le similitudini fra unioni omosessuali e unioni fondate sul matrimonio. 4. I rimedi in caso di discriminazione diretta. 5. Once upon a time, la pensione di reversibilità.