La proposta di direttiva UE sui salari minimi adeguati – Germania*

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Di seguito si pubblicano le opinioni di alcuni studiosi europei del Diritto del lavoro che, dopo aver ricordato il contenuto della proposta di direttiva dell’Unione sui salari minimi adeguati dell’ottobre 2020, analizzeranno gli effetti della proposta, dopo la sua eventuale approvazione, nei rispettivi ordinamenti nazionali. I sistemi giuridici presi in considerazione sono quelli di Germania, Italia, Francia e Polonia, esaminati, rispettivamente, da Maximilian Fuchs, Emanuele Menegatti, Thomas Pasquier e Barbara Surdykowska e Łukasz Pisarczyk. La scelta di questi ordinamenti non è casuale. L’attenzione è stata indirizzata a un ordinamento che prevede da lungo tempo una legislazione sul salario minimo (Francia), ad uno che presenta una legislazione in materia molto più recente (Germania), ad un sistema caratterizzato da una tradizione di lungo corso della contrattazione collettiva quale autorità salariale (Italia) ed a quello del più importante degli Stati membri dell’Europa centrale, che soprattutto in passato ha adoperato i livelli salariali come strumento di dumping sociale (Polonia). L’iniziativa editoriale è stata organizzata in collaborazione con l’Italian labour law e-journal, rivista con la quale è stata condivisa la scelta dei contributi e alla quale è destinata la versione in lingua inglese dei medesimi.

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Germania*

Sommario: 1. Introduzione. 2. Relazioni industriali in Germania. 3. L’introduzione di salari minimi legali in Germania. 3.1. Salari minimi tramite contratti collettivi dichiarati con efficacia erga omnes. 4. Il salario minimo legale (2015). 4.1. L’iter verso il salario minimo legale. 4.2. La disciplina del salario minimo legale. 5. La proposta di direttiva dall’angolo visuale del diritto tedesco. 5.1. L’ambito di applicazione della direttiva. 5.2. Promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari. 5.3. Il capitolo relativo ai salari minimi legali. 5.4. Disposizioni orizzontali. 6. La base giuridica della direttiva. 7. Osservazione conclusiva.