Scarica il PDF
Sommario: 1. La sentenza n. 251/2016: brevi considerazioni di contesto politico-istituzionale. 2. Censure, eccezioni di inammissibilità e risposte della Corte: una guida alla lettura della sentenza. 3. Il principio di leale collaborazione applicato al procedimento legislativo delegato: pareri e intese (“deboli” e “forti”). 3.1 Leale collaborazione, intese e disciplina del lavoro. Come cambia la mediazione della Corte costituzionale con la sent. n. 251/2016. 4. Cosa succede dopo la pronuncia della Corte? Il Parere del Consiglio di Stato sugli effetti della decisione della Consulta.
1. La sentenza n. 251/2016: brevi considerazioni di contesto politico-istituzionale
A meno di dieci giorni dal referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 e all’indomani dell’approvazione governativa di un nutrito pacchetto di decreti legislativi attuativi di deleghe previste dalla legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni: cd. “legge Madia”)1 , la Corte costituzionale ha depositato la sentenza che ha di chiarato l’incostituzionalità di numerose disposizioni di delegazione contenute nella legge2. La decisione ha posto un freno all’avviata edificazione della riforma della pubblica amministrazione3 , anche se i giudici costituzionali hanno tentato, con alcuni accorgimenti tecnici (v. infra, §§ 3 e 4), di mitigare gli effetti della pronuncia, al fine di non sottrarre slancio al progetto di riordino. Tutto ciò non ha impedito un rallentamento della riforma, soprattutto di alcune sue parti, in primis del Testo unico sul lavoro pubblico, la riforma più difficile da traghettare (visti gli stretti tempi di attuazione della delega) sulla sponda dell’esecutivo nominato dopo l’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 20164.
La Corte, prendendo in esame un ricorso presentato dalla Regione Veneto, ha infatti “bocciato” diverse disposizioni di delega della “legge Madia” (in materia di dirigenza pubblica, lavoro pubblico, servizi pubblici locali di interesse economico generale, società a partecipazione pubblica) – ritenute incostituzionali per violazione del principio di leale collaborazione (d’ora in poi: PLC) – “assolvendo” la sola norma di delega sul codice dell’amministrazione digitale e dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa agli oneri finanziari della riforma. Già da queste prime battute è chiaro che la sentenza può essere considerata da diverse prospettive. La prima – politico-istituzionale – è già stata utilizzata in diversi commenti “a caldo”5 e verrà tralasciata in questa sede, benché non ci si possa esimere dal ricordare alcuni passaggi, utili per contestualizzare la pronuncia.