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Corte Costituzionale, 26 settembre 2018 n. 194 – Pres. Lattanzi, Rel. Sciarra
Contratto a tutele crescenti – Licenziamento ingiustificato – Indennità risarcitoria – Quantificazione indennità – Anzianità di servizio – Illegittimità criterio unico.
È costituzionalmente illegittimo l’art. 3, co. 1, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della l. 10 dicembre 2014 n. 183) – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 3, co. 1, d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella l. 9 agosto 2018, n. 96 – limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
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Sommario: 1. Il combinato disposto di due recenti interventi di riforma. 2. Profili di legittimità e di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs n. 23/2015. 3. Il self restraint della Corte e talune criticità. 4. Le ricadute su altre norme del d.lgs n. 23/2015.