Libertà sindacale e ordinamento militare: l’incostituzionalità del divieto di associazionismo sindacale

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Corte Costituzionale, 11 aprile 2018 n. 120 – Pres. Lattanzi, Rel. Coraggio.

Militari – Costituzione associazioni professionali – Adesione associazioni sindacali – Limiti.

L’art. 1475, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), è costituzionalmente illegittimo poiché sancisce il divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge mentre non possono aderire ad altre associazioni sindacali.

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Sommario: 1. Il diritto di associazione sindacale nell’ordinamento militare: il contesto della sentenza. 2. Diritto di associazione sindacale e status dei corpi militari: le ricadute dei principi internazionali nell’ordinamento italiano. 3. Il diritto (condizionato) di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali.