Licenziamento e prescrizione: la Cassazione mette un punto, o forse un punto e virgola (Commento a Cassazione 6 settembre 2022 n. 26246)

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Cass., 6 settembre 2022 n. 26246 – Pres. Raimondi, Rel. Patti
Licenziamento – Prescrizione – Decorrenza

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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Sommario: 1. Licenziamento e prescrizione: un dibattito che ha compiuto dieci anni. 2. La decisione della Cassazione: un approdo “obbligato”. 3. Se la Corte dice molto, ma non tutto. 4. Il discorso è chiuso?