Rappresentanze sindacali e rappresentatività, le insidie del tempo*

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Corte di Cassazione, Sezioni unite, 6 giugno 2017 n. 13978 – Pres. Rordof, Rel. Manna.

Diritto di assemblea nell’accordo interconfederale del dicembre 1993 – Titolarità della RSU – Titolarità della singola organizzazione sindacale in virtù della “esplicita eccezione” di cui all’art. 4 co. 5.

Nell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 la titolarità del diritto di indire l’assemblea è attribuita non solo alla RSU, nella sua ineluttabile legittimazione congiunta, ma anche alle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva in virtù della esplicita eccezione di cui all’art. 4, co. 5, dello stesso accordo interconfederale.

Tar Lazio, Sezione I, 8 febbraio 2018 n. 1522 – Pres. Volpe, Est. Brancatelli.

Maggiore rappresentatività: carattere inclusivo – Rappresentatività comparata: carattere selettivo – Indici e ambito del relativo giudizio.

Il concetto di rappresentatività non si presta a un’interpretazione univoca ma va modellato in relazione alle finalità perseguite dalle norme che lo richiamano. In particolare, la nozione di maggiore rappresentatività va solitamente declinata secondo un’accezione inclusiva, laddove la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo presuppone una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. Per quanto concerne il relativo giudizio, in riferimento all’art. 6, co. 4, del d.lgs. 150/2015 (designazione componenti dell’Anpal), è legittima l’utilizzazione dei tradizionali indici giurisprudenziali con riguardo al solo settore privato in ragione delle finalità primarie perseguite dall’Anpal*.

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Sommario: 1. Il percorso argomentativo della sentenza della Cassazione, Sezioni unite, 6 giugno 2017 n. 13978. 2. Segue. Natura collegiale della r.s.u. e legittimazione a indire l’assemblea di singole sue componenti. 3. Segue. Il sostegno al sindacato senza l’iniziativa dei lavoratori tra passato e presente. 4. La rappresentatività comparata e la sua rilevazione nella sentenza del Tar Lazio 8 febbraio 2018 n. 1522. 5. Segue. Il recupero della funzione selettiva della rappresentatività comparata. 6. Segue. Le difficoltà strutturali della rilevazione di una nozione non più attuale.