Se la sola diversa collocazione geografica del rapporto di lavoro giustifica un nuovo patto di prova

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Corte di Cassazione 9 marzo 2020 n. 6633 – Pres. Bronzini, Rel. De Gregorio

Patto di prova – art. 2096 c.c. – stipula di contratti successivi – identiche mansioni – differente collocazione geografica – mancanza di causa – inammissibilità.

L’inserimento del patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti, inerenti ad identiche mansioni e con un intervallo temporale tra i diversi impieghi tale da non far presumere una perdita di capacità professionale da parte della lavoratrice, non può essere giustificata dalla diversa collocazione geografica della sede di adibizione del dipendente.

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Sommario: 1. Il caso. 2. Le origini del patto di prova: evoluzione storico-normativa dell’istituto. 3. Causa del patto di prova e ipotesi di reiterazione. 4. Natura della clausola di prova e collocazione
geografica.