Sulle conseguenze del licenziamento intimato “blocco durante”: una nota

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Sommario: 1. Il regime giuridico del licenziamento intimato “blocco durante”: nullità o temporanea inefficacia? 2. La giurisprudenza di legittimità sul blocco dei licenziamenti del Secondo dopoguerra. 3. Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio? Le Sezioni Unite sul licenziamento intimato in periodo di comporto. 4. Postilla (a futura memoria).

1. Il regime giuridico del licenziamento intimato “blocco durante”: nullità o temporanea inefficacia?

Il problema sul quale in questa nota ci si vorrebbe brevemente soffermare è connesso alle conseguenze di licenziamenti individuali o collettivi che siano stati eventualmente intimati durante l’attuale regime di blocco, prima disposto dall’art. 46, d.l. 18/20, e succ. mod. e integrazioni, poi riformulato dall’art. 14, d.l. 104/20 (c.d. Decreto Agosto) e successivamente prorogato dall’art. 12, d.l. 137/20. E ciò perché, fin dal primo apparire del blocco, è divampato in dottrina e in generale tra gli operatori del diritto il dibattito se alla violazione del divieto di licenziare dovesse ricollegarsi un’ipotesi di nullità del licenziamento ovvero di sua temporanea inefficacia, destinata a venir meno alla scadenza del blocco medesimo.
Le implicazioni dell’una o dell’altra qualificazione sono evidenti: se si accede all’ipotesi della nullità, il licenziamento deve ritenersi inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro e il datore di lavoro, per recedere validamente dal contratto, dovrà necessariamente intimarne un altro, ovviamente dopo la scadenza del blocco; se invece si ritiene che il licenziamento intimato “blocco durante” sia semplicemente inefficace, una nuova manifestazione di volontà datoriale non sarebbe necessaria e sarebbe soltanto l’effetto risolutivo del rapporto ad essere differito alla scadenza del termine di vigenza del blocco, più o meno come accade per il licenziamento intimato con preavviso. E si tratta di un’alternativa che rileva non tanto ai fini del decorso del termine per impugnare, visto che l’art. 32, l. 183/10, ha esteso l’onere d’impugnativa a tutti i casi d’invalidità del licenziamento (e anche la nullità, com’è noto, è una species dell’invalidità), quanto piuttosto per stabilire la sanzione da comminare al licenziamento intimato “blocco durante”: ché se di nullità, e non d’inefficacia temporanea, si trattasse, ne deriverebbe l’applicazione dell’art. 18, comma primo, St. lav., e – per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 – assai probabilmente dell’art. 2, d.lgs. 23/15, i quali prevedono non soltanto la reintegra del lavoratore licenziato nel suo posto di lavoro, ma altresì la condanna del datore di lavoro a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dalla data dell’illegittimo recesso a quella della reintegrazione, comprensive di contributi previdenziali e oneri riflessi.